Aicop - Associazione Italiana Consulenti Politici

Thursday
Feb 23rd
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Statuto

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Art.1 - E’ costituita una libera associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata “Associazione italiana dei Consulenti Politici”, l’ associazione non ha finalità di lucro.

SEDE
Art.2
- L’associazione ha sede in Milano in Via Conservatorio n. 7

SCOPO
Art.3 - L’Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:
promuovere e valorizzare l’identificazione specifica delle attività professionali di Consulenza Politica e di Public Affairs anche attraverso il riconoscimento pubblico della professione e dell’Associazione, con la certificazione degli iscritti all’Associazione e con la disciplina delle condizioni di esercizio delle attività professionali di Consulenza Politica e di Public Affairs;
promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di Consulenza Politica e Public Affairs sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico;
rappresentare gli iscritti nell’analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l’esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali di Cnsulenza Politica e Public Affairs, nei loro vari settori di specializzazione, intraprendendo ogni opportuna azione di rappresentanza degli interessi rappresentati presso il processo decisionale pubblico ed altre autorità, enti ed organismi che siano preposti a indicare regole di comportamento professionale riferite alle attività di Consulenza Politica e di Public Affairs;
promuovere le attività e gli interventi opportuni all’orientamento degli studenti di Consulenza Politica e Public Affairs e affini alla Consulenza Politica e Public Affairs;
istituire commissioni e gruppi di lavoro per approfondire tematiche relative a Consulenza Politica e Public Affairs proponendosi come punto di riferimento per l’aggiornamento professionale;
favorire il confronto e la collaborazione con altre Associazioni, nazionali e internazionali, per rafforzare la capacità di rappresentanza dei professionisti del settore e stabilire standard etici e qualitativi.
favorire lo studio della consulenza politica e dei public affairs dentro e fuori le istituzioni accademiche, organizzare ricerche e studi nel campo della comunicazione politica;
organizzare convegni, seminari, manifestazioni.

SOCI
Art.4 - L’associazione è composta da soci ordinari, onorari, associati e sostenitori.
Sono soci ordinari le persone fisiche e le organizzazioni che esercitano la loro unica o preminente attività professionale o di ricerca universitaria nella consulenza e comunicazione politica, nella comunicazione istituzionale e nei public affairs.
I soci ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza su presentazione di due soci ordinari o su richiesta diretta dell’interessato tramite invio modulo di iscrizione e curriculum professionale. L’interessato dovrà presentare domanda scritta indicando le proprie generalità e la propria disponibilità al rispetto delle finalità, dello statuto e dei regolamenti associativi. Il consiglio provvede entro un mese dal ricevimento della domanda. L’iscrizione viene perfezionata attraverso il versamento della quota sociale.
Tutti i soci conservano la propria qualifica a tempo indeterminato (salvi i requisiti professionali o di ricerca universitaria per rimanere socio ordinario) salva la facoltà di recesso unilaterale del socio stesso e salvo il disposto dell’art 5 del presente statuto. I soci ordinari sono tenuti ogni tre anni a partecipare ad almeno un seminario di aggiornamento professionale o di confermare il proprio status attivo di professionista o di ricercatore come previsto dai requisiti presenti nello statuto.
I soci onorari vengono nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo tra persone che si siano distinte, in Italia e all’estero, con studi e opere che abbiano recato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nel settore della consulenza politica e di public affairs. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e hanno pari diritti dei soci soci ordinari.
I soci associati sono studenti o laureati fino ad un anno dal conseguimento della stessa, professionisti che si occupino di comunicazione politica e di public affairs in modo saltuario o soci ordinari che abbiano smesso di esercitare la professione. I soci associati non hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire incarichi su delega del Consiglio direttivo.
I soci sostenitori possono essere associazioni, enti, amministrazioni, istituti e professionisti in genere che comunque abbiano interesse nel campo della ricerca culturale, tecnologica e normativa nel settore della consulenza politica e di public affairs. Possono partecipare, su invito del presidente, come osservatori nelle riunioni delle commissioni di lavoro e nelle assemblee generali, pur tuttavia senza diritto di voto.
Art.5 - L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all’Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell’assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO
Art. 6 - L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali versamenti volontari da parte dei soci, dai contributi, dai beni e dalle donazioni che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo, anche da terzi ;
c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
d) dai redditi, delle rendite e dalle sopravvenienze derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI
Art.7 - Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) il Tesoriere
e) il Segretario generale

ASSEMBLEA
Art.8 - L’assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con il versamento
dei contributi deliberati annualmente dal consiglio.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di settembre; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i contributi sociali. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica e pubblicazione sul sito dell’associazione, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L’assemblea è  presieduta dal Presidente o da altra persona designata dall’assemblea medesima.
Art.9 - Sono di competenza dell’assemblea:
a) l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
b) la nomina di 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo scelti tra i soci ordinari, che durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti;
c) le modifiche dello statuto, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
d) lo scioglimento dell’associazione e la nomina di uno o più liquidatori, previa anche in tal caso, l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Le delibere di cui alle lettere a) e b) vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Art.10 - Hanno diritto di voto in Assemblea i soci ordinari e i soci onorari per tutte le deliberazioni ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.
Delle deliberazioni dell’assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
Al socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione non e’ riconosciuto alcun diritto sul patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.11 - Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e ad esso spetta la gestione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci ordinari eletti dall’assemblea, i quali durano in carica per due anni, rinnovabili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima riunione assembleare. Gli ex presidenti sono membri di diritto del consiglio direttivo e si aggiungono ai sette componenti eletti dall’Assemblea.
Art.12 - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal presidente mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica purché ne sia possibile provare la ricezione, a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine si riduce a cinque giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel relativo verbale:
-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
-che sia consentito al presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e può nominare un Tesoriere e un Segretario generale, che può essere anche persona estranea al Consiglio.
Presidente, Tesoriere, e Segretario generale durano in carica due anni.

PRESIDENTE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 12 del presente Statuto, è il rappresentante legale della Associazione nei confronti dei soci e di terze parti. In quanto tale detiene la firma sociale e assicura lo svolgimento delle attività di rappresentanza istituzionale di competenza.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente può delegare le sue funzioni di rappresentanza istituzionale, in tutto o in parte, con delega scritta al Segretario generale o ad altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Un socio che abbia ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale per 2 mandati, non può essere rieletto.

SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale sovrintende alla gestione operativa della Associazione.

E’ responsabilità del Segretario Generale assicurare la corretta tenuta dell’Elenco dei Soci.

E’ responsabilità del Segretario Generale la presentazione al Consiglio delle delibere di dimissioni di Soci e di cancellazione dall’Elenco dei “Soci Professionisti”.

Il Segretario Generale assicura la stesura dei resoconti o verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo Nazionale, che vengono trascritti in apposito Libro dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché la loro diramazione ai membri degli Organi competenti.

TESORIERE
Il Tesoriere amministra ed assicura la gestione dei fondi sociali e ne è responsabile verso il Consiglio Direttivo Nazionale.

Tale responsabilità include ogni autorizzazione a provvedere alla gestione amministrativa e fiscale con riferimento al preventivo di esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. E’ responsabilità del Tesoriere provvedere alla riscossione delle quote sociali dovute dai “Soci ordinari” e dai “Soci associati”.

Il Tesoriere redige e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo una relazione annuale con il rendiconto sulla gestione finanziaria della Associazione per l’esercizio precedente.

E’ responsabilità del Tesoriere proporre le delibere di cancellazione degli iscritti dall’elenco dei “Soci ordinari” e dall’elenco dei “Soci associati” per morosità nel versamento delle quote associative.

Art.13 - Al Consiglio, cui è affidata la gestione dell’associazione, sono altresì affidate la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale e l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte da chi svolge la funzione di Tesoriere a norma dell’articolo seguente.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi.
Art.14 – La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo ma in caso di scioglimento della Associazione, oppure di sua incorporazione in altre organizzazioni di carattere professionale, i residui attivi dell’esercizio dell’anno di riferimento ed il patrimonio eventuale, dovranno essere devoluti ad associazioni od enti senza fini di lucro, che abbiano finalità e scopi analoghi agli scopi di cui all’art. 3 dello Statuto della Associazione oppure ad associazioni od enti con scopi di carattere sociale o culturale, che operino nel territorio nazionale.
Art.15 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme di competenza previste dal vigente Codice Civile.

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